10/9/2007
Il sindacato chiede forti sanzioni europee

PROPOSTA DI MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA

1. Divieto generalizzato di investire in Birmania da parte di tutte le imprese dell’UE, di tutte le rispettive consociate e di tutti i cittadini dell’Unione Europea. Oltre a riguardare i nuovi investimenti, la misura dovrebbe anche prevedere la richiesta di disinvestimento dalle operazioni commerciali già in essere. La misura deve anche comprendere gli investimenti tramite joint-ventures, o accordi simili, da parte di aziende dell’UE in tutte le imprese di proprietà dello stato birmano e non soltanto in quelle ufficialmente denominate come tali.

2. Divieto per tutte le aziende dell’UE di costituire joint-venture, di stipulare contratti o di concludere qualsiasi attività commerciale con l’esercito o con aziende statali.

3. Divieto di importazione nell'Unione Europea di merci e servizi dalla Birmania; introduzione urgente di un divieto sull'importazione delle merci fornite da enti di proprietà o comunque gestiti dal regime birmano, oppure prodotte da imprese di proprietà o comunque collegate al regime, al personale militare e/o ai rispettivi parenti. Il divieto deve estendersi anche a merci di importanza strategica prodotte in condizioni di monopolio da parte dello stato birmano, come ad esempio legname e pietre preziose.

4. Divieto di operare transazioni e trasferimenti finanziari internazionali da o verso la Birmania da parte di cittadini, enti ufficiali o imprese dell'Unione Europea. Deve inoltre essere previsto il divieto a carico delle imprese aventi sede nell'Unione Europea di effettuare, approvare, finanziare, facilitare o garantire transazioni finanziarie internazionali con istituti di credito di proprietà del governo birmano.

5. Misure atte a garantire che armi di origine UE non vengano vendute alla Birmania attraverso paesi terzi, come si ritiene sia accaduto in casi che hanno visto il coinvolgimento di Bulgaria, Cina, Corea del Nord, India, Israele, Pakistan, Russia, Serbia, Singapore e Ucraina.

6. Divieto di concessione di crediti all'esportazione da parte di governi dell’UE alle imprese dei rispettivi paesi in rapporto con qualsivoglia operazione commerciale o di investimento in Birmania