10/4/2009
Alcune note critiche sulla nuova Costituzione birmana del 2008 - A cura di Cecilia Brighi

Una costituzione che vieta alla leader e Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, e ai prigionieri politici, di votare e di candidarsi alle elezioni inficia di per sé le prossime elezioni, anche se queste si terranno in presenza di migliaia di osservatori internazionali.

 (L'analisi che segue è basata su approfondimenti e note di esperti costituzionalisti birmani)




I. Eliggibilità
La nuova Costituzione prevede che una persona non sia eleggibile o possa essere candidata se è stata condannata da una corte per alcuni crimini è sta scontando una pena detentiva. 

Quindi AUNG SAN SUU KYI e tutti i prigionieri politici
non possono votare nè essere eletti.


Secondo la Costituzione, i militari continueranno a controllare i maggiori ministeri, a mantenere un blocco di rappresentanti in ogni organismo legislativo, il diritto di dichiarare lo stato di emergenza e di riprendere il potere in qualsiasi momento.


II. Il concetto di sovranità stabile
La comunità internazionale ha fatto pressione sugli stati perché limitino la sovranità nazionale e accettino l’autorità delle Nazioni Unite affinché possano intervenire per risolvere pacificamente eventuali tensioni che possono minacciare la pace e la stabilità della regione. Inoltre, gli stati stanno via via accettando il concetto di giurisdizione universale, e in pratica della giurisdizione della Corte Penale Internazionale nel caso in cui fossero responsabili di crimini di guerra, come genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di aggressione. Per questo la sovranità nazionale non può più fare da scudo alla impunità per qualsiasi crimine commesso nel territorio nazionale.

Il concetto moderno di costituzionalismo è che la sovranità deriva dal popolo e non dallo stato. Ovvero si parla di “sovranità popolare”. Una iniezione di sovranità militare in Birmania è totalmente inaccettabile e nega il principio della “sovranità popolare”.


III. Garanzie costituzionali  a tutela  dei crimini commessi dalla giunta
Nella Costituzione vi è la garanzia costituzionale al fine di tutelare il governo militare da ogni azione legale per le sue violazioni dei diritti umani come uccisioni estragiudiziali, sparizioni, detenzione arbitraria, come l’arresto e la detenzione di Aung San Suu Kyi. La sezione 445 della Costituzione afferma: “nessuna azione legale può essere iniziata contro i detti Consigli (SPDC e il suo precedente State and Law Order Restauration Council) o alcun loro membro o membro del governo in riferimento ad atti effettuati in attuazione dei loro rispettivi obblighi”.

Dopo le elezioni del 2010, la Costituzione entrerà in vigore alla prima sessione del Pyidaungsu Hluttaw (il Parlamento) in ogni caso secondo la sezione 442 delle misure transitorie: il SPDC “continuerà ad esercitare la sovranità dello Stato prima della entrata in vigore della costituzione”. Inoltre, l’Ordine n. 1/90 non è stato ritirato. Quest'ordine afferma: “le norme esistenti, i regolamenti, le leggi, le notifiche, gli ordini, le direttive e le procedure rimarranno in vigore a meno che non siano contrarie a questa costituzione fino e a meno che non siano abrogate o emendate dal Governo dell’Unione”. L’ordine 1/90 afferma inoltre che “deve essere chiarito il fatto che un partito politico non può automaticamente ottenere i tre livelli dei poteri dello stato: potere legislativo, esecutivo e giudiziario solo in quanto il Parlamento è entrato in funzione”.

Sembra per cui, secondo gli esperti, che l’SPDC manterrà il potere sovrano sino alla elezione del Presidente e la formazione di tutte le istituzioni esecutive e giudiziarie in tutto il paese.  


IV. Sviluppo di un sistema multipartitico
La Costituzione dovrebbe proteggere tre principi di fondo:

  • il diritto alla libertà di associazione
  • di espressione e
  • di assemblea.

Nonostante il fatto che la Costituzione preveda l’esistenza di una associazione, questa non può funzionare bene senza il diritto alla libertà di assemblea. E se il diritto alla libertà di espressione è negato, qualsiasi sistema multi partito sarebbe ridicolo.

Nella Costituzione il concetto di democrazia è totalmente assente dai tre organi istituzionali più importanti: l’esecutivo - la Presidenza - il legislativo e il giudiziario.

La Costituzione parla di un sistema di Unione ma non vi è una definizione (federale? Semifederale?) e non si definiscono le competenze esclusive dei poteri dello stato mentre ci si concentra su questioni procedurali formali.Anche se può sembrare un sistema multi livello non sono previste regole istituzionali. Gli stati sono marginali e hanno solo un ruolo di agenzia di sviluppo del centro. 

Non viene risolto il problema dell'uguaglianza
di tutte le nazionalità etniche e della loro richiesta di federalismo



V. Parlamento
La presenza di militari non eletti nel sistema legislativo in entrambe le camere è contro i principi della democrazia. Sono severamente violati i diritti e gli spazi dei partiti politici, i diritti umani e le attività politiche sulla base di cosiddette “preoccupazioni per la sicurezza nazionale”. La Costituzione prevede inoltre procedure limitative per le attività dell’opposizione che sembrano essere ritagliate apposta per impedire qualsiasi agibilità politica ad Aung San Suu Kyi. La Costituzione è stata costruita sulla base della teoria della “democrazia disciplinata” con il 25% del parlamento bicamerale composto da rappresentanti dei militari, così da evitare possibili risultati simili alle elezioni del 1990.

Composizione dell'Assemblea Popolare - L’Assemblea Popolare sarà composta di un massimo di  440 rappresentanti. Ai militari vengono garantiti 110 seggi su 440 nominati dal Capo dello Staff delle Forze di difesa. Solo 330  saranno i rappresentanti eletti dalla popolazione. 

Composizione della Assemblea delle Nazionalità - 224 membri di cui: 168 membri eletti sulla base di 12 per regione, compresi i territori dell'Unione, e 12 per Stato, tra cui ci dovrà essere un rappresentante per ogni Divisione Autonoma o Provincia; 56 militari che il Capo dello Staff delle Forze di Difesa nomina e presenta come rappresentanti: 4 per regione compresi i territori dell'Unione e 4 per Stato. I militari avranno garantite le stesse percentuali di rappresentanza nelle Assemblee statali e regionali e nelle istituzioni  delle aree autonome. Quindi i militari, anche con una rappresentanza del 25% diventano il blocco dominante nel processo legislativo.

Per approvare o respingere un emendamento costituzionale o un disegno di legge c’è bisogno di più del 75% dei voti del parlamento. Inoltre la Costituzione stabilisce che i militari non hanno bisogno dell'approvazione parlamentare per la legislazione connessa alla difesa o alle questioni della sicurezza (sez. 20/b stabilisce che “i Servizi della Difesa hanno il diritto di amministrare indipendentemente e di aggiudicare tutti gli affari delle forze armate”. Secondo la sezione 115 e 147 i comitati del parlamento, le commissioni e gli organismi per la difesa e la sicurezza devono comprendere una maggioranza di membri nominati dall’esercito.


VI. I militari intendono mantenere un ruolo di guida nella amministrazione pubblica.
In Birmania, politici e partiti politici hanno giocato un ruolo dominante nella lotta per l’indipendenza, che è stata coordinata da Aung San un civile che ha formato il Burma Independence Army, quindi anche dal punto di vista storico l’esercito non può  imporre un ruolo  privilegiato. Vengono negate le legittime aspettative delle nazionalità etniche che chiedono da sempre il rispetto della autonomia dei singoli stati, attraverso un forte federalismo, il rispetto delle diversità culturali, tanto da creare il rischio di riarmo di gruppi del cessate il fuoco. Questa arroganza mette a serio rischio la stabilità e l’unità del paese e minaccia una ulteriore violazione dei diritti umani.

In Birmania non esistono vere e credibili liste elettorali e si pensa che la giunta possa forzare le persone, inoltre non solo in Birmania non vi è la libertà politica e i partiti e le organizzazioni sindacali e della società civile non hanno il diritto di organizzarsi, tanto è vero che è stato vietato criticare anche la bozza di costituzione e coloro che lo hanno fatto  sono stati passibili di condanna fino a 20 anni di carcere.


VII. Capo di Stato e potere esecutivo
Il candidato alla Presidenza , secondo l’articolo 59/d della costituzione deve avere una conoscenza approfondita degli  affari militari, in altre parole personale non militare non è  certo privilegiato nel diventare presidente. Per questa piccola possibilità che un candidato non proveniente dall’esercito possa diventare presidente, i poteri presidenziali  in materia di difesa e di sicurezza sono estremamente limitati. Inoltre il potenziale presidente deve aver vissuto continuamente nel paese per almeno 20 anni. Il collegio elettorale previsto dalla clausola 60 è formato da tre gruppi uno per ogni ramo parlamentare e una terza entità di rappresentanti nominati dall’esercito  e provenienti da entrambi i rami del parlamento. I gruppi nomineranno tre candidati presidenziali e i militari nomineranno un candidato.


VIII. Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale: UN POTERE SUPREMO
L’organismo più potente previsto dalla costituzione è il Consiglio per la Difesa Nazionale e la Sicurezza. Composto da 11 membri di cui 6 di estrazione militare. Che si assicurano che tutte le questioni importanti rimangano sotto il diretto controllo dei militari. Il NDSC  ha quattro compiti principali: 1)  il presidente deve “nominare il comandante in capo dei servizi militari" come previsto nella se. 342. 2)  in caso di dichiarazione dello stato di emergenza il presidente deve trasferire “il potere legislativo, esecutivo, e giudiziario  al comandante in capo” come previsto dalla sez. 417 e 418.  3) il comandante in capo può guidare il paese per un massimo di due anni come presidente (sez. 421,427, 431) 4) la sez. 429 prevede che il NDSC  convocherà elezioni generali secondo la Costituzione entro sei mesi dal giorno di ritiro dello stato di emergenza.  


Un'ulteriore clausola della sezione 20/f: "I Servizi della Difesa sono responsabili principalmente della salvaguardia della Costituzione"
Traduzione:
in ogni momento la Birmania può ritornare sotto il completo potere militare se i Generali ritengono che ci sia una minaccia alla Costituzione.



IX. Revisione della Costituzione secondo l’ILO
La Commissione Norme dell’ILO ha chiesto al regime militare birmano di modificare l’attuale legislazione e di operare su tutti i difetti della Costituzione - che entrerà in vigore l’anno prossimo - con l’obiettivo di eliminare il lavoro forzato dal Paese. Con riferimento alla Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930, la Commissione di esperti dell’ILO ha affermato che il lavoro forzato continua ad essere praticato in almeno 13 dei 14 stati del Paese – a causa della mancanza di volontà politica nell’affrontare il problema da parte delle autorità.

La Commissione ha dichiarato che il governo deve modificare legislazione vigente e la nuova Costituzione e deve proibire in modo efficace il lavoro forzato. Bisogna rendere pubblico tale bando e punire tutti coloro che lo contravvengono – contestualmente la Commissione si appella al governo affinché raddoppi i propri sforzi nel recuperare il ritardo accumulato e metta in campo i passi necessari per eliminare il lavoro forzato dalla Birmania una volta per tutte.

In disaccordo con l’interpretazione della Costituzione del 2008 data dalla giunta, la Commissione ha concluso che il testo permette il lavoro forzato, specialmente in riferimento ai “compiti assegnati dallo Stato secondo la legge e nell’interesse del popolo” (n.d.r."duties assigned there upon by the State in accord with the law in the interests of the people."). Inoltre, la Commissione ha espresso l’opinione che “anche quelle norme costituzionali che esplicitamente proibiscono il lavoro forzato o obbligatorio possono diventare non operative quando il lavoro forzato o obbligatorio è imposto dalla legge stessa” (n.d.r. "even those constitutional provisions which expressly prohibit forced or compulsory labour may become inoperative where forced or compulsory labour is imposed by legislation itself").


Cecilia Brighi

(5 Ottobre 2009)