La legge prevede più tipi di
investimenti tra cui fino al 100% del capitale, previa autorizzazione della
Commissione sugli Investimenti o joint ventures tra una azienda estera e un
cittadino o un dipartimento o organizzazione
governativa, le cui percentuali di quote verranno negoziate dalle parti.
Qualsiasi sistema contrattuale dovrà
essere approvato da entrambe le parti.[1]
CAPITALE MINIMO RICHIESTO E CAPITALI
STRANIERI.
“La Commissione sugli investimenti
definirà in accordo con il governo, e
secondo il settore la quantità minima di capitale richiesto. I capitali esteri
dovranno essere registrati con il nome dell’investitore, nella categoria di
valuta estera accettata dalla banca accreditata dalla MIC. In caso di chiusura
della attività, il capitale estero potrà essere ritirato secondo le regole
definite dalla MIC. Nel caso di trasferimento di quote, queste dovranno essere
registrate secondo la legge e dopo l’autorizzazione della MIC. L’investitore
potrà trasferire le risorse finanziarie all’stero e i relativi profitti, dopo aver dedotto
tutte le tasse e i fondi previsti, i salari, i redditi. L’investitore dovrà
aprire un conto bancario in valuta estera o un conto in valuta birmana “Kyat”.
ATTIVITA’ PERMESSE
La legge individua le attività
economiche, autorizzate di volta in volta dalla Commissione previa approvazione
del governo. La Commissione può di volta
in volta proibire o limitare agli investimenti esteri una serie di attività.
Tra queste:
Attività connesse alle tradizioni
culturali e agli usi delle etnie nazionali nello Stato
Attività che possano inficiare la
salute delle popolazioni.
Attività che possono inficiare
l’ambiente e l’ecosistema
Attività per le quali possano essere
importati rifiuti tossici nello Stato
Aziende nelle quali vengano prodotte
sostanze tossiche o attività che utilizzino sostanze tossiche secondo le
convenzioni internazionali
Servizi e attività produttive
gestite dai cittadini secondo lo stato di diritto
Attività che utilizzano droghe,
tecnologie ignote la cui valutazione è
stata fatta all’estero
Attività di breve e lungo periodo e
l’agricoltura che può essere gestita dai cittadini secondo quanto prescrive la
legge.
Allevamenti che possono essere
gestiti dai cittadini secondo lo stato di diritto
Pesca nelle acque birmane che può
essere gestita dai cittadini secondo le
norme di diritto
Attività di investimenti esteri effettuati entro 10 miglia dai confini con
altri paesi e territori di stato al di fuori delle zone economiche con
l’autorizzazione del governo dell’Unione.
La legge individua inoltre una serie
di principi fondamentali rispetto ai quali si potranno promuovere gli
investimenti. Tra questi: creazione di
più occupazione, promozione delle esportazioni, produzione di beni che
richiedono forti investimenti; acquisizione di tecnologie e sviluppo di
attività produttive con un alto grado di
tecnologia; sviluppo di attività di risparmio energetico e sviluppo di nuove
fonti energetiche e fonti rinnovabili; sviluppo regionale; tutela e protezione
dell’ambiente naturale.; miglioramento del settore bancario e sviluppo di servizi
per lo stato e i cittadini etc…
MYANMAR INVESTMENT COMMISSION
Per la gestione dei contenuti della
legge, viene nominata la Myanmar Investment Commission (MIC),
costituita allo scopo di autorizzare
e supervisionare gli investimenti esteri nel paese (Capi VI e VII). La Commissione è formata da un Presidente, nominato a livello
nazionale e da esperti dei singoli ministeri e dei dipartimenti governativi, ma
anche da rappresentanti di organizzazioni e ONG allo scopo di attuare quanto
previsto dalla nuova legge sugli investimenti. La Commissione ha il compito, di
valutare le proposte secondo la legge, rivedere elementi come “la credibilità
finanziaria e la giustificazione economica delle aziende e l’appropriatezza
delle tecnologie.”
La commissione potrà autorizzare,
con l’approvazione del governo, quegli investimenti che sono stati limitati o
proibiti a tutela degli interessi dello Stato e dei cittadini in particolare
delle etnie nazionali e potrà sottoporre alla approvazione del parlamento
quegli investimenti che risultano essere di grande efficacia sulla situazione
degli standard di sicurezza dell’economia, dell’ambiente e degli interessi
sociali.
Dovrà valutare
rapidamente le denunce effettuate dagli investitori, nel caso in cui non
ottengano i benefici a cui hanno diritto secondo la legge; valutare le proposte
di investimento; riferire al Parlamento sul proprio lavoro attraverso il
governo; raccomandare al governo le misure per facilitare e promuovere gli
investimenti nazionali e esteri. La legge prevede inoltre che la Commissione si
coordini con il governo regionale o
nazionale per quanto riguarda gli IDE
per migliorare l’economia regionale e dello stato; accetti ogni proposta che si
ritiene promuova gli interessi dello Stato; accordi, previo parere positivo del
governo, l’autorizzazione o l’estensione o la modifica dei termini
dell’accordo; emettere ordinanze di sospensione delle attività di una impresa,
nel caso di evidenze di violazione dei termini e delle condizioni definite nella
richiesta di autorizzazione alla
Commissione per la attuazione degli investimenti.
ATTUAZIONE DELLA
CONCESSIONE
Gli investitori o
i promotori di investimenti - Capo IX - dovranno sottoporre la proposta alla commissione per ottenere l’autorizzazione.
Tale autorizzazione potrà essere rifiutata o accettata entro 15 giorni. Se
accettata l’autorizzazione dovrà essere data entro 19 giorni e successivamente
l’investitore dovrà siglare i necessari
accordi con i dipartimenti governativi, le organizzazioni governative o altri
soggetti.
ASSICURAZIONI
Capo X
L’investitore
dovrà sottoscrivere le necessarie assicurazioni con imprese assicuratrici
operanti in Birmania.
DIRITTI E
OBBLIGHI DELL’INVESTITORE
Capo VIII
L’ART. 16 della
legge sugli investimenti elenca una dettagliata lista di obblighi e diritti, a
partire ovviamente dal rispetto delle leggi, procedure e regolamenti previsti
dalla legge sugli investimenti e dalle altre leggi nazionali; il rispetto dello stato di
diritto; l’utilizzo dei suoli che gli è concesso di prendere in affitto; divieto di alterare la superficie naturale
del suolo senza l’approvazione della
Commissione; riferire immediatamente
alla Commissione sul ritrovamento di risorse naturali o di antichità, trovate in superficie o nel sottosuolo, che
non fanno riferimento alla impresa e non sono incluse nell’accordo originario,
perché valuti la possibilità di
continuazione delle attività della impresa o il suo spostamento in altre aree;
effettuazione delle attività senza causare inquinamento delle risorse naturali,
ambientali, dell’aria o delle acque. La legge prevede che la cessione delle
quote ad altra proprietà estera debba essere fatta in ottemperanza delle leggi
esistenti.
ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI
Capo XI
All’art. 18 la
legge prevede, che l’investitore dovrà
provvedere all’assunzione di personale unicamente birmano in caso di
attività che non richiedono professionalità specifiche; che l’assunzione del
personale con esperienza tecnica, tecnici o lavoratori con specifiche
professionalità e impiegati dovrà comprendere, al termine dei primi 5 anni di
attività, almeno il 25% di cittadini birmani; almeno il 50% alla fine dei successivi 5 anni e il 75% nei
successivi 5 anni; l’investitore dovrà fornire la formazione e corsi di
formazione per i dipendenti birmani in modo da “valorizzare loro le
professionalità tecniche”, in modo da consentire la attuazione di quanto sopra previsto; che le assunzioni potranno
essere effettuate direttamente con il
Ministero del Lavoro o attraverso agenzie per l’impiego. L’assunzione di
lavoratori qualificati, tecnici e impiegati attraverso accordi bilaterali
firmati da entrambe le parti secondo le leggi
e i regolamenti sul lavoro e per quanto riguarda i salari dei tecnici,
questi non dovranno prevedere alcuna discriminazione tra lavoratori
birmani e stranieri. L’imprenditore
dovrà rispettare le norme sul lavoro compreso il salario minimo, le ferie,
quelle sui diritti e doveri degli imprenditori e dei lavoratori gli
straordinari, i conflitti, i compensi, la protezione sociale e altre
assicurazioni secondo quanto previsto dal contratto di lavoro
ESENZIONI,
AGEVOLAZIONI FISCALI
Capo XII
Gli investitori
potranno essere esentati o avere riduzioni nella tassazione tra l’altro:
una esenzione dal
pagamento delle imposte sui redditi per un periodo fino a 5 anni, compreso
l’anno di inizio delle attività produttive e, nel caso in cui tali attività
siano positive per lo stato, la esenzione o riduzione per un altro periodo
ragionevole, secondo il successo dell’attività stessa: l’esenzione o la
riduzione delle imposte sui profitti se questi vengono collocati in un fondo e
reinvestiti entro un anno; il diritto di accelerare l’ammortamento dei
macchinari, attrezzature, edifici o quant’altro utilizzato per le attività ad
un tasso fissato dalla Commissione; una riduzione in caso di esportazione delle
merci, fino al 50% delle imposte sui
profitti derivanti da tali esportazioni;
la deduzione dai
redditi di spese sostenute per ricerca e sviluppo nello Stato; esenzione o
riduzione dalle tasse doganali o altre tasse su macchinari, attrezzature,
strumenti, componenti, parti di ricambio importate e esenzione per i primi 3 anni di produzione
per le materie prime importate.
DIRITTI PER L’USO
DEI SUOLI
Capo XIV
La Commissione
potrà autorizzare l’investitore ad affittare o utilizzare dei suoli in base al settore di attività (settore
industriale, agricolo, allevamento etc..) per 50 anni e potrà estendere tale autorizzazione, previa
approvazione del governo, per altri 10 anni definendo gli importi di affitto
per le terre di proprietà dei dipartimenti e delle organizzazioni governative,.
Potranno essere accordati periodi più lunghi, nel caso di investimenti in
regioni meno sviluppate, con scarsi mezzi di comunicazione e scarse.
L’investitore
avrà il diritto di promuovere attività agricole per la produzione di raccolti
su terreni agricoli che i cittadini sono autorizzati a lavorare solo attraverso
un accordo di joint venture con
l’investitore secondo il contratto sul sistema di coltivazione.
LEGGE SULLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI
La legge sulle Zone Economiche
Speciali, approvata il 27 gennaio 2011,
dall’allora giunta militare prevede
norme connesse al funzionamento delle Zone Economiche Speciali, delle
Zone Industriali per l’Esportazione (EPZ) e delle Sub-trading
Zones aree situate vicino a porti, ferrovie, aeroporti per il trasporto
carico e scarico d merci sotto la supervisione del Dipartimento delle Dogane.
La legge definisce un quadro per lo
sviluppo delle zone SEZ , lo sviluppo industriale, la creazione di occupazione
e lo sviluppo di ,, nonché la gestione, protezione e salvaguardia della
sovranità dello stato nella concessione delle attività di investimenti esteri.
Le SEZ comprendono zone industriali
ad alta tecnologia, zone per l’informazione, le telecomunicazioni, le EPZ, le
zone portuali, la logistica e le zone per il trasporto, i parchi scientifici e
la ricerca tecnologica, la conservazione del patrimonio naturale etc..
La legge definisce anche la tipologia di investimenti produttivi e
dovrebbe essere attuata secondo le politiche economiche del paese, e gestita
secondo la tipologia produttiva
Si prevede la costituzione di un
organismo centrale composto da rappresentanti ministeriali e governativi, per
la definizione delle tipologie di SEZ e la definizione della tassazione,
introiti, indennizzi per l’affitto e utilizzo dei suoli, esenzioni etc,;
definisce le prerogative degli investitori relativamente alla tipologia dei
prodotti, i diritti alle esenzioni fiscali connesse con la vendita all’estero
per i primi 5 anni ed in particolare per il settore petrolifero e del gas e le
attività petrolchimiche si fa riferimento alla legislazione nazionale sulla
tassazione.
Gli investitori, I suoi dipendenti,
tecnici e familiari che risiedono nella
SEZ, hanno l’obbligo di rispettare le leggi dello stato e di costituire
limitatamente alla SEZ le strutture gestionali, produttive e di
stoccaggio dei prodotti, come pure le materie prime,parti di ricambio e
materiali di imballaggio..Ad eccezione della zona speciale per l’esportazione
EPZ, e in riferimento alle produzioni di altre zone, dovrà pagare le tasse in
anticipo sulle materie prime da utilizzare e può chiedere il loro rimborso
all’atto della esportazione, pagare la multa di non oltre il quintuplo delle
tasse e obblighi eventualmente evasi.
L’investitore potrà affittare suoli
o utilizzarli successivamente al pagamento delle quote previste
Al contempo avrà la possibilità di
chiedere una verifica nel caso di un conflitto in materia fiscale. Con
l’approvazione del governo potrà, a seguito del pagamento delle quote di
affitto o utilizzo prendere in affitto
o utilizzare suoli per almeno 30 anni e potrà estendere tale termine per altri 15 anni, ne potrà modificare senza
autorizzazione la topografia dell’area interessata; nel caso di investimenti di
grande entità e potrà affittare, chiedere un mutuo o vendere l’area e gli
edifici ad altri e dovrà denunciare al
Comitato di Gestione dell’area nel caso di ritrovamenti di risorse minerali o
di antichità. Potrà aprire conti correnti in valuta straniera e gestire pagamenti e ricevute in valuta e le
aziende assicurative straniere e aziende assicurative miste hanno il diritto di
far funzionare i propri uffici nella SEZ, secondo gli accordi.
La legge prevede anche capi
specifici relativi alla gestione e ispezione delle materie prime da parte del
Dipartimento Dogane, misure sulla ispezione dei prodotti soggetti a quarantena;
norme connesse agli accordi sull’impiego, sui salari minimi, e altre norme del
lavoro, inclusa la negoziazione dei conflitti tra datore di lavoro e
lavoratori; sulla ispezione del lavoro; preedere un minimo del 25% di
lavoratori birmani nei primi 5 anni e il 50% nei successivi cinque anni e il
75% nei successivi cinque; promuovere la formazione professionale dei
lavoratori e dello staff.
LEGGE SUL SALARIO
MINIMO
La legge n. 7 del
22 marzo 2013 è entrata in vigore il 4 giugno 2013.
La legge
definisce un ampio quadro di procedure per la determinazione del salario minimo
in un ampio spettro di settori industriali e che deve essere attuata da un
comitato ad hoc designato.
La legge
stabilisce in linea di massima che:
-
il
comitato definirà il salario minimo a livello settoriale, comprese le imprese
che operano nelle zone economiche speciali (art. 6).
-
L’imprenditore
dovrà pagare al meno il salario minimo di riferimento, secondo quanto indicato
dal comitato governativo (art.7) e dovrà informare i lavoratori sulla quantità
di salario minimo (art. 13 (a)).
-
I lavoratori, indipendentemente dal genere,
hanno diritto ad essere trattati e remunerati equamente (art. 14(h)).
-
Il non
rispetto delle norme sul salario minimo è una questione seria per gli
imprenditori poiché il non rispetto comporterà una multa nei confronti
dell’imprenditore fino a 259 € e fino a
6 mesi di carcere (art. 25) e
-
Il non
rispetto delle linee guida sul salario minimo dovute alla disonestà attraverso l’alterazione dei libri paga
comporterà una multa nei confronti dell’imprenditore fino a 432€ e fino ad un anno
di carcere (art. 23).
-
LEGGE SULLA
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DEL LAVORO n. 5/2012
La legge ha come
obiettivo la salvaguardia del diritto dei lavoratori di ottenere una rapida ed
equa risoluzione dei conflitti con il
datore di lavoro. La legge prevede che
in ogni azienda con più di 30 dipendenti, l’imprenditore, allo scopo di
concludere contratti collettivi, debba, in presenza di una rappresentanza
sindacale, formare un comitato di coordinamento aziendale paritetico tra
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della direzione aziendale per
la attuazione della contrattazione collettiva. Nel caso non vi fosse una
rappresentanza sindacale, il comitato dovrebbe essere composto da due
rappresentanti eletti dai lavoratori e due dal datore di lavoro e nel caso il
numero dei dipendenti fosse inferiore a 30 il datore di lavoro dovrebbe
negoziare direttamente con i lavoratori e arrivare ad un accordo entro 5 giorni
dal ricevimento della denuncia o delle richieste. La legge prevede inoltre la
costituzione di un organismo di conciliazione a livello di Township composto da
un presidente designato dalle autorità regionali o statali, tre rappresentanti
dei lavoratori, tre delle imprese, un rappresentante delle autorità locali e da personalità riconosciute da entrambe le
parti. Si prevede inoltre la costituzione di un organismo arbitrale con struttura simile a quello di
conciliazione e un Consiglio Arbitrale per la soluzione dei conflitti che in
caso di non soluzione del conflitto potrà rivolgersi ad un tribunale che avrà
l’obbligo di decidere entro 14 giorni e nel caso di servizi essenziali entro 7
giorni dal ricevimento della denuncia. La legge prevede inoltre che
l’imprenditore non possa rifiutarsi di negoziare, ne possa modificare il
rapporto di lavoro dei lavoratori interessati, o attuare una serrata mentre i
lavoratori non possono dichiarare
sciopero prima di aver accettato il negoziato o la procedura di
conciliazione e di arbitrato
[1] Ambasciata Myanmar in Italia