10/9/2007
Il sindacato chiede forti sanzioni europee
PROPOSTA DI MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA
1. Divieto generalizzato di investire in Birmania da
parte di tutte le imprese dell’UE, di tutte le rispettive consociate e
di tutti i cittadini dell’Unione Europea. Oltre a riguardare i nuovi
investimenti, la misura dovrebbe anche prevedere la richiesta di
disinvestimento dalle operazioni commerciali già in essere. La misura
deve anche comprendere gli investimenti tramite joint-ventures, o
accordi simili, da parte di aziende dell’UE in tutte le imprese di
proprietà dello stato birmano e non soltanto in quelle ufficialmente
denominate come tali.
2. Divieto per tutte le aziende dell’UE di
costituire joint-venture, di stipulare contratti o di concludere
qualsiasi attività commerciale con l’esercito o con aziende statali.
3. Divieto di importazione nell'Unione Europea di
merci e servizi dalla Birmania; introduzione urgente di un divieto
sull'importazione delle merci fornite da enti di proprietà o comunque
gestiti dal regime birmano, oppure prodotte da imprese di proprietà o
comunque collegate al regime, al personale militare e/o ai rispettivi
parenti. Il divieto deve estendersi anche a merci di importanza
strategica prodotte in condizioni di monopolio da parte dello stato
birmano, come ad esempio legname e pietre preziose.
4. Divieto di operare transazioni e trasferimenti
finanziari internazionali da o verso la Birmania da parte di cittadini,
enti ufficiali o imprese dell'Unione Europea. Deve inoltre essere
previsto il divieto a carico delle imprese aventi sede nell'Unione
Europea di effettuare, approvare, finanziare, facilitare o garantire
transazioni finanziarie internazionali con istituti di credito di
proprietà del governo birmano.
5. Misure atte a garantire che armi di origine UE
non vengano vendute alla Birmania attraverso paesi terzi, come si
ritiene sia accaduto in casi che hanno visto il coinvolgimento di
Bulgaria, Cina, Corea del Nord, India, Israele, Pakistan, Russia,
Serbia, Singapore e Ucraina.
6. Divieto di concessione di crediti
all'esportazione da parte di governi dell’UE alle imprese dei
rispettivi paesi in rapporto con qualsivoglia operazione commerciale o
di investimento in Birmania