Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive UE
12.3.24 Il Parlamento europeo ha adottato una direttiva, concordata con gli Stati membri, sulla criminalizzazione della violazione e dell'elusione delle sanzioni UE e sulla definizione delle sanzioni . La direttiva deve ora essere approvata dal Consiglio UE per diventare legge europea.

La direttiva introduce una definizione comune e sanzioni minime per le violazioni delle sanzioni (in precedenza di competenza degli Stati membri).
La condotta che costituirà reato ai sensi della direttiva comprende:

rendere disponibili fondi a beneficio di una DP, non congelare fondi appartenenti a una DP o consentire a una DP di transitare attraverso uno Stato membro;
concludere transazioni con Stati terzi, importare ed esportare beni e fornire servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi laddove ciò sia vietato dalle sanzioni dell'UE;
fornire servizi finanziari e altri servizi vietati dalle sanzioni dell’UE;
violazione o mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni (ovvero licenze) concesse dalle autorità competenti; E
l’elusione delle sanzioni, che include l’occultamento di fondi posseduti da una DP utilizzando soggetti terzi per effettuare transazioni, la fornitura di informazioni fuorvianti per nascondere che una DP è il beneficiario di determinati fondi e il mancato rispetto da parte di una DP degli obblighi di segnalazione.
La direttiva armonizza inoltre le sanzioni minime in caso di violazione delle sanzioni, vale a dire:

Per gli individui, un periodo massimo di reclusione di almeno 1, 3 o 5 anni a seconda del reato e la facoltà per gli Stati membri di emettere multe, ritirare licenze, interdire individui dall'occupare determinate posizioni e pubblicare decisioni giudiziarie relative a reati penali. reati; E
per le società, la sanzione pecuniaria massima non inferiore all'1% o al 5% del fatturato oppure a 8 milioni di euro o 40 milioni di euro a seconda della fattispecie.
La direttiva inoltre:

richiede agli Stati membri dell'UE di adottare le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei beni soggetti a determinati reati penali;
richiede agli Stati membri dell'UE di adottare le misure necessarie per garantire che anche l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità in reati penali siano punibili come reato penale e che il tentativo di commettere alcuni di essi sia punibile come reato penale;
delinea le circostanze aggravanti, tra cui il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale, l'uso di documenti falsificati, il reato è stato commesso da un prestatore di servizi professionale o da un pubblico ufficiale, il reato ha generato notevoli vantaggi economici, l'autore del reato ha distrutto prove e precedenti condanne per reati sanzionatori;
delinea le circostanze attenuanti, tra cui l'autore del reato fornisce informazioni alle autorità competenti per aiutare a identificare altri autori di reato e/o informazioni che le autorità competenti non avrebbero altrimenti potuto ottenere;
richiede agli Stati membri dell'UE di adottare le misure necessarie per garantire che siano disponibili strumenti investigativi efficaci e proporzionati e per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni delle sanzioni;
impone agli Stati membri dell'UE di designare un'unità o un organismo per garantire il coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità che applicano le sanzioni; E
richiede la cooperazione tra gli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione e impone agli Stati membri di prendere in considerazione la condivisione di informazioni con altri Stati membri in cui si sospetta che il reato sia di natura transfrontaliera.