13/10/2015
Legge sugli investimenti esteri

Dopo lunghi mesi di gestazione il Parlamento birmano ha definitivamente adottato una legge sugli investimenti che prevede la riduzione delle restrizioni agli investimenti esteri. L’obiettivo  è quello di utilizzare le ingenti risorse naturali  per fini interni esportando il surplus all’estero, di creare più opportunità di lavoro, sviluppare le risorse umane,  modernizzare le reti infrastrutturali, viarie, energetiche e di comunicazione, in base agli standard internazionali, valorizzando i diversi campi, la cooperazione tra i cittadini con la comunità internazionale e “valorizzare le attività economiche e gli investimenti secondo gli standard internazionali”.

La legge prevede più tipi di investimenti tra cui fino al 100% del capitale, previa autorizzazione della Commissione sugli Investimenti o joint ventures tra una azienda estera e un cittadino o un dipartimento o organizzazione  governativa, le cui percentuali di quote verranno negoziate dalle parti.

Qualsiasi sistema contrattuale dovrà essere approvato da entrambe le parti.[1]

 

CAPITALE MINIMO RICHIESTO E CAPITALI STRANIERI.

“La Commissione sugli investimenti definirà in accordo con il governo,  e secondo il settore la quantità minima di capitale richiesto. I capitali esteri dovranno essere registrati con il nome dell’investitore, nella categoria di valuta estera accettata dalla banca accreditata dalla MIC. In caso di chiusura della attività, il capitale estero potrà essere ritirato secondo le regole definite dalla MIC. Nel caso di trasferimento di quote, queste dovranno essere registrate secondo la legge e dopo l’autorizzazione della MIC. L’investitore potrà trasferire le risorse finanziarie all’stero  e i relativi profitti, dopo aver dedotto tutte le tasse e i fondi previsti, i salari, i redditi. L’investitore dovrà aprire un conto bancario in valuta estera o un conto in valuta birmana “Kyat”.

 

ATTIVITA’ PERMESSE

La legge individua le attività economiche, autorizzate di volta in volta dalla Commissione previa approvazione del governo.  La Commissione può di volta in volta proibire o limitare agli investimenti esteri una serie di attività. Tra queste:

Attività connesse alle tradizioni culturali e agli usi delle etnie nazionali nello Stato

Attività che possano inficiare la salute delle popolazioni.

Attività che possono inficiare l’ambiente e l’ecosistema

Attività per le quali possano essere importati rifiuti tossici nello Stato

Aziende nelle quali vengano prodotte sostanze tossiche o attività che utilizzino sostanze tossiche secondo le convenzioni internazionali

Servizi e attività produttive gestite dai cittadini secondo lo stato di diritto

Attività che utilizzano droghe, tecnologie  ignote la cui valutazione è stata fatta all’estero

Attività di breve e lungo periodo e l’agricoltura che può essere gestita dai cittadini secondo quanto prescrive la legge.

Allevamenti che possono essere gestiti dai cittadini secondo lo stato di diritto

Pesca nelle acque birmane che può essere gestita  dai cittadini secondo le norme di diritto

Attività di investimenti esteri  effettuati entro 10 miglia dai confini con altri paesi e territori di stato al di fuori delle zone economiche con l’autorizzazione del governo dell’Unione.

 

La legge individua inoltre una serie di principi fondamentali rispetto ai quali si potranno promuovere gli investimenti.  Tra questi: creazione di più occupazione, promozione delle esportazioni, produzione di beni che richiedono forti investimenti; acquisizione di tecnologie e sviluppo di attività produttive  con un alto grado di tecnologia; sviluppo di attività di risparmio energetico e sviluppo di nuove fonti energetiche e fonti rinnovabili; sviluppo regionale; tutela e protezione dell’ambiente naturale.; miglioramento del settore bancario e sviluppo di servizi per lo stato e i cittadini etc…

 

MYANMAR INVESTMENT COMMISSION

Per la gestione dei contenuti della legge, viene nominata la Myanmar Investment Commission (MIC),  costituita allo scopo di autorizzare  e supervisionare gli investimenti esteri nel paese (Capi VI e VII). La Commissione è formata da un Presidente, nominato a livello nazionale e da esperti dei singoli ministeri e dei dipartimenti governativi, ma anche da rappresentanti di organizzazioni e ONG allo scopo di attuare quanto previsto dalla nuova legge sugli investimenti. La Commissione ha il compito, di valutare le proposte secondo la legge, rivedere elementi come “la credibilità finanziaria e la giustificazione economica delle aziende e l’appropriatezza delle tecnologie.”

La commissione potrà autorizzare, con l’approvazione del governo, quegli investimenti che sono stati limitati o proibiti a tutela degli interessi dello Stato e dei cittadini in particolare delle etnie nazionali e potrà sottoporre alla approvazione del parlamento quegli investimenti che risultano essere di grande efficacia sulla situazione degli standard di sicurezza dell’economia, dell’ambiente e degli interessi sociali.

Dovrà valutare rapidamente le denunce effettuate dagli investitori, nel caso in cui non ottengano i benefici a cui hanno diritto secondo la legge; valutare le proposte di investimento; riferire al Parlamento sul proprio lavoro attraverso il governo; raccomandare al governo le misure per facilitare e promuovere gli investimenti nazionali e esteri. La legge prevede inoltre che la Commissione si coordini  con il governo regionale o nazionale  per quanto riguarda gli IDE per migliorare l’economia regionale e dello stato; accetti ogni proposta che si ritiene promuova gli interessi dello Stato; accordi, previo parere positivo del governo, l’autorizzazione o l’estensione o la modifica dei termini dell’accordo; emettere ordinanze di sospensione delle attività di una impresa, nel caso di evidenze di violazione dei termini e delle condizioni definite nella richiesta  di autorizzazione alla Commissione per la attuazione degli investimenti.

 

ATTUAZIONE DELLA CONCESSIONE

 

Gli investitori o i promotori di investimenti - Capo IX - dovranno sottoporre la proposta  alla commissione per ottenere l’autorizzazione. Tale autorizzazione potrà essere rifiutata o accettata entro 15 giorni. Se accettata l’autorizzazione dovrà essere data entro 19 giorni e successivamente l’investitore  dovrà siglare i necessari accordi con i dipartimenti governativi, le organizzazioni governative o altri soggetti.

 

ASSICURAZIONI

Capo X

L’investitore dovrà sottoscrivere le necessarie assicurazioni con imprese assicuratrici operanti in Birmania.

 

DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INVESTITORE

Capo VIII

L’ART. 16 della legge sugli investimenti elenca una dettagliata lista di obblighi e diritti, a partire ovviamente dal rispetto delle leggi, procedure e regolamenti previsti dalla legge sugli investimenti e dalle altre leggi  nazionali; il rispetto dello stato di diritto; l’utilizzo dei suoli che gli è concesso di prendere in affitto;  divieto di alterare la superficie naturale del suolo  senza l’approvazione della Commissione; riferire  immediatamente alla Commissione sul ritrovamento di risorse naturali o di antichità,  trovate in superficie o nel sottosuolo, che non fanno riferimento alla impresa e non sono incluse nell’accordo originario, perché valuti  la possibilità di continuazione delle attività della impresa o il suo spostamento in altre aree; effettuazione delle attività senza causare inquinamento delle risorse naturali, ambientali, dell’aria o delle acque. La legge prevede che la cessione delle quote ad altra proprietà estera debba essere fatta in ottemperanza delle leggi esistenti.

 

ASSUNZIONE  DEI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI

Capo XI

All’art. 18 la legge prevede, che l’investitore dovrà  provvedere all’assunzione di personale unicamente birmano in caso di attività che non richiedono professionalità specifiche; che l’assunzione del personale con esperienza tecnica, tecnici o lavoratori con specifiche professionalità e impiegati dovrà comprendere, al termine dei primi 5 anni di attività, almeno il 25% di cittadini birmani; almeno il 50%  alla fine dei successivi 5 anni e il 75% nei successivi 5 anni; l’investitore dovrà fornire la formazione e corsi di formazione per i dipendenti birmani in modo da “valorizzare loro le professionalità tecniche”, in modo da consentire la attuazione di quanto  sopra previsto; che le assunzioni potranno essere effettuate direttamente  con il Ministero del Lavoro o attraverso agenzie per l’impiego. L’assunzione di lavoratori qualificati, tecnici e impiegati attraverso accordi bilaterali firmati da entrambe le parti secondo le leggi  e i regolamenti sul lavoro e per quanto riguarda i salari dei tecnici, questi non dovranno prevedere alcuna discriminazione tra lavoratori birmani  e stranieri. L’imprenditore dovrà rispettare le norme sul lavoro compreso il salario minimo, le ferie, quelle sui diritti e doveri degli imprenditori e dei lavoratori gli straordinari, i conflitti, i compensi, la protezione sociale e altre assicurazioni secondo quanto previsto dal contratto di lavoro

ESENZIONI, AGEVOLAZIONI FISCALI

Capo XII

Gli investitori potranno essere esentati o avere riduzioni nella tassazione tra l’altro:

una esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi per un periodo fino a 5 anni, compreso l’anno di inizio delle attività produttive e, nel caso in cui tali attività siano positive per lo stato, la esenzione o riduzione per un altro periodo ragionevole, secondo il successo dell’attività stessa: l’esenzione o la riduzione delle imposte sui profitti se questi vengono collocati in un fondo e reinvestiti entro un anno; il diritto di accelerare l’ammortamento dei macchinari, attrezzature, edifici o quant’altro utilizzato per le attività ad un tasso fissato dalla Commissione; una riduzione in caso di esportazione delle merci, fino al 50% delle imposte sui  profitti derivanti da tali esportazioni; 

la deduzione dai redditi di spese sostenute per ricerca e sviluppo nello Stato; esenzione o riduzione dalle tasse doganali o altre tasse su macchinari, attrezzature, strumenti, componenti, parti di ricambio importate e  esenzione per i primi 3 anni di produzione per le materie prime importate.

 

DIRITTI PER L’USO DEI SUOLI

Capo XIV

La Commissione potrà autorizzare l’investitore ad affittare o utilizzare dei suoli  in base al settore di attività (settore industriale, agricolo, allevamento etc..) per 50 anni  e potrà estendere tale autorizzazione, previa approvazione del governo, per altri 10 anni definendo gli importi di affitto per le terre di proprietà dei dipartimenti e delle organizzazioni governative,. Potranno essere accordati periodi più lunghi, nel caso di investimenti in regioni meno sviluppate, con scarsi mezzi di comunicazione e scarse.

L’investitore avrà il diritto di promuovere attività agricole per la produzione di raccolti su terreni agricoli che i cittadini sono autorizzati a lavorare solo attraverso un accordo di joint venture  con l’investitore secondo il contratto sul sistema di coltivazione.

 

LEGGE SULLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

 

La legge sulle Zone Economiche Speciali, approvata  il 27 gennaio 2011, dall’allora giunta militare prevede  norme connesse al funzionamento delle Zone Economiche Speciali, delle Zone Industriali per l’Esportazione (EPZ) e delle  Sub-trading Zones aree situate vicino a porti, ferrovie, aeroporti per il trasporto carico e scarico d merci sotto la supervisione del Dipartimento delle Dogane.

La legge definisce un quadro per lo sviluppo delle zone SEZ , lo sviluppo industriale, la creazione di occupazione e lo sviluppo di ,, nonché la gestione, protezione e salvaguardia della sovranità dello stato nella concessione delle attività di investimenti esteri.

Le SEZ comprendono zone industriali ad alta tecnologia, zone per l’informazione, le telecomunicazioni, le EPZ, le zone portuali, la logistica e le zone per il trasporto, i parchi scientifici e la ricerca tecnologica, la conservazione del patrimonio naturale  etc..

La legge definisce anche  la tipologia di investimenti produttivi e dovrebbe essere attuata secondo le politiche economiche del paese, e gestita secondo la tipologia  produttiva

Si prevede la costituzione di un organismo centrale composto da rappresentanti ministeriali e governativi, per la definizione delle tipologie di SEZ e la definizione della tassazione, introiti, indennizzi per l’affitto e utilizzo dei suoli, esenzioni etc,; definisce le prerogative degli investitori relativamente alla tipologia dei prodotti, i diritti alle esenzioni fiscali connesse con la vendita all’estero per i primi 5 anni ed in particolare per il settore petrolifero e del gas e le attività petrolchimiche si fa riferimento alla legislazione nazionale sulla tassazione.

 

Gli investitori, I suoi dipendenti, tecnici e  familiari che risiedono nella SEZ, hanno l’obbligo di rispettare le leggi dello stato e di costituire limitatamente  alla SEZ le  strutture gestionali, produttive e di stoccaggio dei prodotti, come pure le materie prime,parti di ricambio e materiali di imballaggio..Ad eccezione della zona speciale per l’esportazione EPZ, e in riferimento alle produzioni di altre zone, dovrà pagare le tasse in anticipo sulle materie prime da utilizzare e può chiedere il loro rimborso all’atto della esportazione, pagare la multa di non oltre il quintuplo delle tasse e obblighi  eventualmente evasi.

L’investitore potrà affittare suoli o utilizzarli successivamente al pagamento delle quote previste

Al contempo avrà la possibilità di chiedere una verifica nel caso di un conflitto in materia fiscale. Con l’approvazione del governo potrà, a seguito del pagamento delle quote di affitto o utilizzo   prendere in affitto o utilizzare suoli per almeno 30 anni e potrà estendere tale termine  per altri 15 anni, ne potrà modificare senza autorizzazione la topografia dell’area interessata; nel caso di investimenti di grande entità e potrà affittare, chiedere un mutuo o vendere l’area e gli edifici  ad altri e dovrà denunciare al Comitato di Gestione dell’area nel caso di ritrovamenti di risorse minerali o di antichità. Potrà aprire conti correnti in valuta straniera  e gestire pagamenti e ricevute in valuta e le aziende assicurative straniere e aziende assicurative miste hanno il diritto di far funzionare i propri uffici nella SEZ, secondo gli accordi.

La legge prevede anche capi specifici relativi alla gestione e ispezione delle materie prime da parte del Dipartimento Dogane, misure sulla ispezione dei prodotti soggetti a quarantena; norme connesse agli accordi sull’impiego, sui salari minimi, e altre norme del lavoro, inclusa la negoziazione dei conflitti tra datore di lavoro e lavoratori; sulla ispezione del lavoro; preedere un minimo del 25% di lavoratori birmani nei primi 5 anni e il 50% nei successivi cinque anni e il 75% nei successivi cinque; promuovere la formazione professionale dei lavoratori e dello staff.

 

LEGGE SUL SALARIO MINIMO

La legge n. 7 del 22 marzo 2013 è entrata in vigore il 4 giugno 2013.

La legge definisce un ampio quadro di procedure per la determinazione del salario minimo in un ampio spettro di settori industriali e che deve essere attuata da un comitato ad hoc designato.

La legge stabilisce in linea di massima che:

  • il comitato definirà il salario minimo a livello settoriale, comprese le imprese che operano nelle zone economiche speciali (art. 6).

  • L’imprenditore dovrà pagare al meno il salario minimo di riferimento, secondo quanto indicato dal comitato governativo (art.7) e dovrà informare i lavoratori sulla quantità di salario minimo  (art. 13 (a)).

  • I  lavoratori, indipendentemente dal genere, hanno diritto ad essere trattati e remunerati equamente (art. 14(h)).

  • Il non rispetto delle norme sul salario minimo è una questione seria per gli imprenditori poiché il non rispetto comporterà una multa nei confronti dell’imprenditore  fino a 259 € e fino a 6 mesi di carcere (art. 25) e

  • Il non rispetto delle linee guida sul salario minimo dovute alla disonestà  attraverso l’alterazione dei libri paga comporterà una multa nei confronti dell’imprenditore fino a 432€ e fino ad un anno di carcere (art. 23).

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    LEGGE SULLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DEL LAVORO n. 5/2012

     

    La legge ha come obiettivo la salvaguardia del diritto dei lavoratori di ottenere una rapida ed equa risoluzione dei conflitti  con il datore di lavoro. La legge  prevede che in ogni azienda con più di 30 dipendenti, l’imprenditore, allo scopo di concludere contratti collettivi, debba, in presenza di una rappresentanza sindacale, formare un comitato di coordinamento aziendale paritetico tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della direzione aziendale per la attuazione della contrattazione collettiva. Nel caso non vi fosse una rappresentanza sindacale, il comitato dovrebbe essere composto da due rappresentanti eletti dai lavoratori e due dal datore di lavoro e nel caso il numero dei dipendenti fosse inferiore a 30 il datore di lavoro dovrebbe negoziare direttamente con i lavoratori e arrivare ad un accordo entro 5 giorni dal ricevimento della denuncia o delle richieste. La legge prevede inoltre la costituzione di un organismo di conciliazione a livello di Township composto da un presidente designato dalle autorità regionali o statali, tre rappresentanti dei lavoratori, tre delle imprese, un rappresentante delle autorità locali  e da personalità riconosciute da entrambe le parti. Si prevede inoltre la costituzione di un organismo arbitrale  con struttura simile a quello di conciliazione e un Consiglio Arbitrale per la soluzione dei conflitti che in caso di non soluzione del conflitto potrà rivolgersi ad un tribunale che avrà l’obbligo di decidere entro 14 giorni e nel caso di servizi essenziali entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia. La legge prevede inoltre che l’imprenditore non possa rifiutarsi di negoziare, ne possa modificare il rapporto di lavoro dei lavoratori interessati, o attuare una serrata mentre i lavoratori non possono dichiarare  sciopero prima di aver accettato il negoziato o la procedura di conciliazione e di arbitrato

     



[1] Ambasciata Myanmar in Italia